Era il 1965 quando il giovane avvocato statunitense Ralph Nader pubblicava un libro intitolato “ Insicura a qualsiasi velocità”. Protagonista una delle auto più popolari dell’epoca: la Chevrolet Corvair. Ovviamente alla General Motors , la casa automobilistica che produceva l’autovettura, non la presero molto bene, tanto che citarono per diffamazione il giovanotto nato nel Connecticut. A dispetto di tutte le previsioni Nader vinse la causa; i giudici si convinsero che la Corvair era realmente una cassa da morto su quattro ruote e condannò la GM a risarcire l’avvocato e rendergli pubbliche scuse.Questo episodio viene riconosciuto oggi come il padre di tutte le class action, tutte quelle cause ,definite collettive, che da qualche anno rappresentano uno dei pochi spauracchi per le “furberie” delle multinazionali (vedi i processi contro Philip Morris & co.).Oggi la class action arriva anche in Italia; finalmente! Si potrebbe dire…peccato che la famosa genialità Italiana fosse in ferie mentre veniva redatta la versione nostrana di questa procedura.
La forza della class action all’americana sta nel suo potere dissuasivo. Esempio: io (società) imbroglio i miei tanti clienti e rubo loro mille dollari a testa. Se vengo scoperto e condannato so che dovrò restituire i mille dollari ed in più magari sganciarci un milioncino sopra come risarcimento morale. Un bel salasso per le mie tasche! Da noi invece il furbetto di turno sa che in caso di sconfitta dovrà solo restituire il mal tolto senza nessun altro addebito. Morale: truffare il cliente rimane ancora un affare perché prevedo in partenza che non tutte le mie “vittime” parteciperanno alla causa contro di me, insomma, qualcosa m rimane sempre in tasca ed anche se avrò contro un po’ di pubblicità negativa posso contare sul fatto che la gente (purtroppo) ha la memoria corta.
Un’ultima chicca: la class action è applicabile anche contro la pubblica amministrazione. Disservizi, ritardi, spese ingiustificate, ecc… si possono impugnare collettivamente di fronte ad un giudice. Peccato che in questo caso non venga previsto anche il più modesto dei risarcimenti, il giudice può solo ordinare di porre rimedio al disservizio al fine di garantire la prestazione richiesta.
Vabbè…scusate, devo andare a vomitare!
