
Sul diritto d’autore da sempre è in corso una guerra. Ora la casa discografica Peppermint tenta un attacco legale di grosse proporzioni. Questo articolo di Giovanni Negri ci presenta…il conto(?)
Il provider deve fornire i dati dei propri clienti se ci sono fondati sospetti di una violazione del diritto d’autore. La Sezione specializzata in proprietà intellettuale del tribunale di Roma ha disposto una delle primissime applicazioni della norma introdotta nel marzo 2006 a modifica della legge sul diritto d’autore (articolo 156 bis, legge 633/1941). E «Peppermint», casa discografica tedesca, ha utilizzato le informazioni per un’azione di contrasto al «P2P», modalità di condivisione sulla rete di file musicali, film e video. Con che tecnica? Al domicilio di migliaia di persone (per ora sono circa 3.500, ma il numero sarebbe in aumento) è arrivata, o sta per arrivare ,una raccomandata con la quale «Peppermint» avverte di essere a conoscenza che dalla linea internet di cui è titolare il “sospetto” sono stati scaricati file musicali i cui diritti di sfruttamento appartengono in esclusiva alla stessa società. Di conseguenza, con quella che viene definita un’«Adesione alla proposta transattiva», per sanare la violazione, sichiedono 330 euro e si intima la cancellazione dalla cartella pubblica del Pc di tutti i file degli artisti sotto contratto con «Peppermint».Ma l’iniziativa ha scatenato un putiferio.
Un passo indietro. Il procedimento cautelare instaurato davanti al tribunale di Roma è stato reso possibile solo dopo che «Peppermint», ingaggiando una società svizzera che ha utilizzato un software in dotazione alla polizia polacca. In questo modo è riuscita a ottenere quella sorta di “carta d’identità” dei Pc costituita dal codice Ip.Il possesso dei codici Ip, relativi a utenti che secondo la casa discografica avevano scaricato i brani musicali di artisti «Peppermint», non era però decisivo: bisognava risalire dal computer alla persona fisica e i nominativi erano a disposizione dei soli provider.
Di qui l’azione giudiziaria patrocinata dallo studio legale «Mahlknecht & Rottesteiner» di Bolzano. Che si è conclusa con un’ordinanza, in sede di reclamo, favorevole a «Peppermint».I giudici romani hanno ritenuto che la richiesta avanzata dalla società ai provider italiani fosse giustificata: dal 2006 esiste, infatti,nell’ambito della tutela del diritto d’autore, una norma che vincola una parte all’esibizione di dati e documenti quando un’altra parte ha fornito «seri elementi» dai quali si può dedurre la fondatezza della propria pretesa. «Può ottenere altresì, — precisa inoltre la legge — che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti e di servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui ala presente legge».
I provider avevano provato a respingere le richieste «Peppermint» sostenendo di non poter essere considerati autori dell’illecito e quindi controparti. Ma la pronuncia ha sottolineato che la forma di tutela offerta oggi dalle norme sul diritto d’autore è più stringente di quella del Codice civile e in sintonia con la direttiva comunitaria sulla protezione della proprietà intellettuale. Quanto alla privacy, l’ordinanza fa notare come le esigenze di tutela giurisdizionale valgono come deroga all’utilizzo dei dati senza il consenso del titolare. Nella vicenda processuale è, però sceso in campo ieri il Garante per la protezione dei dati personali che ha deciso di costituirsi in giudizio per verificare che non sia stata violata la disciplina a difesa della privacy.
(immagine da: ouriceira.blogsome)