Il 22 Gennaio Governo e sindacati (fatta eccezione la CGIL) hanno sottoscritto l’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali nel settore pubblico e privato. Copia del documento è arrivato anche nell’azienda dove lavoro. Mi permetto di condividerne con tutti voi il testo (compreso il mal di testa al termine della lettura). Ho evidenziato parte del testo al punto 16, per il resto non lascio commenti.
ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI
Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo,
con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occu-
pazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente
dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi
dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare
- con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni- un
accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della
gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del re-
gime vigente.
Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali
sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi
e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito in-
dicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubbli-
co e nel settore privato:
1. l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su
due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di cate-
goria e la contrattazione di secondo livello come definita
dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
-
avrà durata triennale tanto per la parte economica
che normativa;
-
avrà la funzione di garantire la certezza dei tratta-
menti economici e normativi comuni per tutti i lavo-
ratori del settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale;
-
per la dinamica degli effetti economici si individuerà
un indicatore della crescita dei prezzi al consumo
assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso
di inflazione programmata -un nuovo indice previsionale
costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei
prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo
per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei
beni energetici importati. L’elaborazione della pre-
visione sarà affidata ad un soggetto terzo;
-
si procederà alla verifica circa eventuali scostamen-
ti tra l’inflazione prevista e quella reale effettiva-
mente osservata, considerando i due indici sempre
al netto dei prodotti energetici importati;
-
la verifica circa la significatività degli eventuali sco-
stamenti registratisi sarà effettuata in sede pariteti-
ca a livello interconfederale, sede che opera con fi-
nalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistemati-
co della funzionalità del nuovo accordo;
-
il recupero degli eventuali scostamenti sarà effet-
tuato entro la vigenza di ciascun contratto naziona-
le;
-
il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un va-
lore retributivo individuato dalle specifiche intese;
-
nel settore del lavoro pubblico, la definizione del
calcolo delle risorse da destinare agli incrementi sa-
lariali sarà demandata ai Ministeri competenti, pre-
via concertazione con le Organizzazioni sindacali,
nel rispetto e nei limiti della necessaria program-
mazione prevista dalla legge finanziaria, assumen-
do l’indice (IPCA), effettivamente osservato al netto
dei prodotti energetici importati, quale parametro di
riferimento per I’individuazione dell’ indice previsio-
nale, il quale viene applicato ad una base di calcolo
costituita dalle voci di carattere stipendiale e man-
tenuto invariato per il triennio di programmazione;
-
nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli e-
ventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza
del triennio contrattuale, previo confronto con le
parti sociali, ai fini dell’eventuale recupero
nell’ambito del successivo triennio, tenendo conto
dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto
dell’intero settore;
3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o
confederale regola il sistema di relazioni industriali a li-
vello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica
amministrazione;
4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può
definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamen-
to di servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle
trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche
intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la pre-
sentazione delle richieste sindacali, l’avvio e lo svolgi-
mento delle trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condi-
zionata la previsione di un meccanismo che, dalla data
di scadenza del contratto precedente, riconosca una
copertura economica, che sarà stabilita nei singoli con-
tratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla da-
ta di raggiungimento dell’accordo;
7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese pos-
sono prevedere anche l’interessamento del livello in-
terconfederale;
8. saranno definite le modalità per garantire I’effettività del
periodo di “tregua sindacale” utile per consentire il re-
golare svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di contrattazione come definito
dalle specifiche intese – parimenti a vigenza triennale –
le parti confermano la necessità che vengano incre-
mentate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili
tutte le misure volte ad incentivare, in termini di ridu-
zione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo
livello che collega incentivi economici al raggiungimen-
to di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficien-
za, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglio-
ramento della competitività nonché ai risultati legati
all’andamento economico delle imprese, concordati fra
le parti;
10. nel settore del lavoro pubblico l’incentivo fiscale-
contributivo sarà concesso, gradualmente e compati-
bilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi lega-
ti al conseguimento di obiettivi quantificati di migliora-
mento della produttività e qualità dei servizi offerti, te-
nendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pub-
blica;
11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto
artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita
per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed
istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di
contrattazione;
12. eventuali controversie nella applicazione delle regole
stabilite, saranno disciplinate dall’autonomia collettiva
con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9,
deve avere caratteristiche tali da consentire
l’applicazione degli sgravi di legge;
14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello
nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli
specifici accordi possono prevedere, in ragione delle
caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condi-
zioni;
15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
ai fini della effettività della diffusione della contrattazio-
ne di secondo livello, i successivi accordi potranno in-
dividuare le soluzioni più idonee non esclusa
l’adozione di elementi economici di garanzia o forme
analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate
nei contratti nazionali con particolare riguardo per le si-
tuazioni di difficoltà economico-produttiva;
1 6. per consentire il raggiungimento di specifiche intese
per governare, direttamente nel territorio o in azienda,
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico
ed occupazionale, le specifiche intese potranno defini-
re apposite procedure, modalità e condizioni per modi-
ficare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e
temporanea, singoli istituti economici o normativi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi,
nuove regole in materia di rappresentanza delle parti
nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipo-
tesi che possono essere adottate con accordo, ivi
compresa la certificazione all’lNPS dei dati di iscrizione
sindacale;
18. le nuove regole possono determinare, limitatamente al-
la contrattazione di secondo livello nelle aziende di
servizi pubblici locali, l’insieme dei sindacati, rappre-
sentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono
proclamare gli scioperi al termine della tregua sindaca-
le predefinita;
19. le parti convengono sull’obiettivo di semplificare e ri-
durre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro
nei diversi comparti.
Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio
della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e
l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforza-
mento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e
sindacati per una politica di riduzione della pressione fisca-
le sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei
vincoli di finanza pubblica.

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